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È stata pubblicata sulla G.U. n. 319 del 24 dicembre 2020 - S.O. n. 43 – la Legge 18 dicembre 2020, n. 176, in vigore dal 25 dicembre 2020, di conversione, con modificazioni, del D.L. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori), recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19.
I Decreti 149/2020 (Ristori-bis), 154/2020 (Ristori-ter) e 157/2020 (Ristori-quater) sono abrogati, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati nonché degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla loro base.
I 4 Decreti sono dunque ora stati unificati e trasposti, con modifiche, nel D.L. 137/2020.
Si riepilogano le principali disposizioni.

 

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Articoli 1 e 1-ter

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle misure restrittive degli allegati 1 e 4

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che al 25 ottobre 2020 hanno la partita Iva attiva e che dichiarano, come previsto dall’articolo 35, D.P.R. 633/1972, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui all’allegato 1

È espressamente previsto che il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a decorrere dal 25 ottobre 2020.

Ai fini del contributo, è necessario che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 a quello del mese di aprile 2019. Ai fini del calcolo si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o prestazione di servizi.

Il predetto contributo spetta anche, in assenza dei requisiti di fatturato di cui sopra, ai soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1 che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Ai soggetti che hanno fruito del precedente contributo di cui all’articolo 25, D.L. 34/2020, e che non lo abbiano restituito perché indebitamente percepito, l’Agenzia delle entrate provvederà ad accreditare il presente contributo direttamente sul c/c bancario o postale su cui hanno ricevuto il precedente contributo. Al contrario, i soggetti che non hanno ricevuto il contributo di cui all’articolo 25, D.L. 34/2020, dovranno presentare la domanda utilizzando il modello approvato con provvedimento direttoriale del 10 giugno 2020, a condizione che alla data di presentazione sia ancora attiva la partita Iva. 

Il contributo non spetta ai soggetti con partita Iva cessata alla data di presentazione dell’istanza.

L’ammontare del contributo è determinato nel seguente modo:

a) per i soggetti che hanno già fruito del contributo di cui all’articolo 25, D.L. 34/2020, come quota dello stesso;

b) per i soggetti che non hanno fruito del contributo di cui all’articolo 25, D.L. 34/2020, come quota del valore dei dati presentati e, nel caso di fatturati superiori ai 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, ai fini del calcolo, si applica la percentuale prevista dall’articolo 25, comma 5, lettera c), D.L. 34/2020.

Le quote si differenziano in ragione del settore economico di appartenenza, come previsto nell’allegato 1.

Viene individuato un tetto massimo del contributo in 150.000 euro.

I soggetti che hanno aperto la partita Iva successivamente al 1° gennaio 2019, che non hanno fatturati e che hanno già fruito del contributo di cui all’articolo 25, D.L. 34/2020, determinano le percentuali previste dall’allegato 1 ai seguenti importi:

· persone fisiche: 1.000 euro;

· soggetti diversi dalle persone fisiche: 2.000 euro.

È stato abrogato l’articolo 25-bis, D.L. 34/2020, con cui era stato introdotto un contributo a fondo perduto anche per le imprese operanti nei settori ricreativo e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per il 2020.

Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-Gelaterie e pasticcerie, 561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020, e dell’articolo 19-bis, D.L. 137/2020, il contributo a fondo perduto è aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata nell’allegato 1.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nell’anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle misure restrittive di cui al D.P.C.M. 3 novembre 2020. Il contributo è erogato dall’Agenzia delle entrate, previa presentazione di istanza. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1, il contributo è determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano tra quelli riportati nell’allegato 1, il contributo spetta alle condizioni stabilite (ammontare di fatturato/corrispettivi o attivazione di partita Iva dal 1° gennaio 2019) ed è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall’articolo 25, commi 4, 5 e 6, D.L. 34/2020.

L’erogazione del contributo è estesa anche ai soggetti che al 25 ottobre 2020 hanno la partita Iva attiva e, ai sensi dell’articolo 35, D.P.R. 633/1972, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui all’allegato 4 (agenti e rappresentanti, mediatori e procacciatori dei settori individuati).

Articolo 1-bis

Contributo a fondo perduto per gli operatori Iva dei settori economici interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020

Per sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.P.C.M. 3 novembre 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, al 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 2, con domicilio fiscale o sede operativa sul territorio nazionale, in aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (aree rosse). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020.

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3-11, D.L. 137/2020. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell’allegato 2.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni.

Articolo
1-quater

Fondo perequativo

È stato istituito, per l’anno 2021, un Fondo nello stato di previsione del Mef con una dotazione di 5.300 milioni, finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi dei Decreti 18/2020 (Decreto Cura Italia), 23/2020 (Decreto Liquidità), 34/2020 (Decreto Rilancio), 104/2020 (Decreto Agosto), 129/2020 (Decreto Riscossione) e 137/2020 (Decreto Ristori) per i soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive che registrino una significativa perdita di fatturato. Per tali soggetti può essere previsto l’esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sulla base dei parametri individuati con D.P.C.M., adottato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari da rendersi entro 7 giorni dalla trasmissione, trascorsi i quali il Decreto può essere adottato.

Articolo
1-septies

Imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati

È stato sostituito l'articolo 14, D.Lgs. 276/2003, con l’inserimento delle imprese sociali.

Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi per l’inserimento lavorativo dei disabili stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative, con i consorzi e con le imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle Regioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali e imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti. 

Qualora l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali riguardi lavoratori disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base all'esclusiva valutazione dei servizi competenti, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui alla lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro. 

Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. 

La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale e nell'impresa sociale è verificata dalla Commissione provinciale del lavoro. 

L'applicazione delle disposizioni è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico.

Articolo 6-bis

Sostegno ai settori del turismo e cultura e per l'internazionalizzazione

Sono state incrementate le dotazioni dei seguenti fondi:

· il Fondo di parte corrente di cui all’articolo 89, comma 1, D.L. 18/2020, di 90 milioni di euro per il 2021;

· il Fondo di cui all’articolo 182, comma 1, D.L. 34/2020, di 10 milioni di euro per il 2020, a cui possono accedere, per effetto della modifica introdotta, anche le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del D.Lgs. 422/1997, e delle relative Leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00;

· il Fondo di cui all’articolo 183, comma 2, D.L. 34/2020, di 350 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni di euro per il 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di euro per l’anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi.

Viene previsto che i contributi percepiti ai sensi:

· degli articoli 72, comma 1, lettera d), e 89, D.L. 18/2020;

· degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, D.L. 34/2020; 

· dell’articolo 91, comma 3, D.L. 104/2020,

non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano, altresì, ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

Inoltre, per tali contributi, in riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell’erogazione, i Durc in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Articolo 6-ter

Misure urgenti a sostegno dell'attività di rivendita di giornali e riviste

A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 1.000 euro, entro il limite di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il contributo è riconosciuto previa istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 3 agosto 2020. Per quanto non qui previsto si applicano le disposizioni di cui al citato D.P.C.M..

Articolo 9-ter, commi 2-8

Sostegno alle imprese di pubblico esercizio

Ai sensi del comma 2, le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5, L. 287/1991, e quindi:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Il comma 3 stabilisce che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al D.Lgs. 114/1998, sono esonerati dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati.

Ai sensi del comma 4, sempre nel periodo 1° gennaio al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, sono presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria.

Articolo 

9-quinquies

Proroga versamenti soggetti Isa

Viene estesa a tutti i soggetti Isa operanti in determinati settori economici, con domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa, nonché esercenti l’attività di gestione di ristoranti in zona arancione, la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovute per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, a prescindere dall’eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

Articolo 10

Proroga termine di presentazione modello 770

Il termine per la presentazione del 770/2020 (articolo 4, D.P.R. 322/1998) relativo all’anno d’imposta 2019 è stato prorogato al 10 dicembre 2020.

Articolo 10-bis

Detassazione per imprese e lavoratori autonomi

I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza e diversi da quelli esistenti prima della medesima, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera 31 gennaio 2020 del Consiglio dei ministri e successive proroghe.

Articolo 12, commi 1- 7

Articolo 12-bis, comma 2 

Nuovi trattamenti di Cigo, assegno ordinario e Cigd

Sono ulteriormente prorogati gli ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Cigo, Cigd, Aso e Cisoa), per una durata massima di 6 settimane, da collocarsi nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1, D.L. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 126/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane previste dal Decreto Ristori.

Le 6 settimane spettano:

· ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane di cui all’articolo 1, comma 2, D.L. 104/2020, decorso il periodo autorizzato;

· ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Così come le ulteriori 9 settimane previste dal D.L. 104/2020, anche le 6 settimane del D.L. Rilancio risultano essere soggette a un contributo addizionale, che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari al:

a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

b) 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività d’impresa successivamente al 1° gennaio 2019. Inoltre, sono esclusi i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ai fini dell'accesso alle ulteriori 6 settimane, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato che determina l’esonero, ovvero l'aliquota del contributo addizionale: in mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%. 

Le domande di accesso ai trattamenti previsti dal D.L. Ristori devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa: in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro il 30 novembre 2020 (secondo la circolare Inps n. 139/2020, le domande relative a periodi che hanno inizio nel mese di novembre 2020 possono utilmente essere trasmesse entro il 31 dicembre 2020).

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione: in sede di prima applicazione, tali termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Il comma 7 dell’articolo 12 è stato soppresso (prevedeva la scadenza al 31 ottobre 2020 dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, poi posticipata al 15 novembre 2020, come evidenziato al successivo articolo 12-bis). 

I trattamenti di integrazione salariale sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020.

Articolo 12, commi 9-11

Articolo 22

Divieto di licenziamento

Viene prorogato al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamento, sia collettivo (articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991), fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, sia individuale per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966). È altresì confermata la sospensione delle procedure ex articolo 7, L. 604/1966.

Le deroghe previste, di fatto, coincidono con quanto previsto in precedenza dal D.L. 104/2020: il divieto non opera nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società, senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa, ai sensi dell'articolo 2112, cod. civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è, comunque, riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1, D.L. 22/2015. Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. 

Inoltre, l’articolo 22, comma 3, prevede che, in caso di quarantena disposta dall’Asl o sospensione dell’attività didattica, in presenza di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori abbiano diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Articolo 12, commi 14-16

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

Al fine di ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali COVID-19, in via eccezionale, ai datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo) che non richiedano le ulteriori 6 settimane dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies, D.L. 18/2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite a giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero non si applica ai premi e contributi dovuti all'Inail.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 3, D.L. 104/2020, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e, contestualmente, presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.L. Ristori. Tale facoltà può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio.

Per la piena operatività dell’agevolazione è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea.

Articolo 12, comma 16-bis

Contributo per assunzione di donne vittime di violenza

Il contributo alle cooperative sociali di cui alla L. 381/1991, con riferimento alle nuove assunzioni di donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, è attribuito anche, per un periodo massimo di 12 mesi ed entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.

Articolo 12-bis

Misure in materia di integrazione salariale

Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies, D.L. 18/2020, e quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.

Articolo 12-ter

Ulteriori misure in materia di integrazione salariale

I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1, D.L. 104/2020, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.

Articolo 

12-quater

Misure in favore degli operatori volontari del servizio civile universale

In deroga a quanto previsto all'articolo 14, D.Lgs. 40/2017, nell'anno 2021 sono ammessi a svolgere il servizio civile universale i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il ventottesimo e non superato il ventinovesimo anno di età, a condizione che abbiano interrotto lo svolgimento del servizio civile nell'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Articolo 13

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

Il D.L. 137/2020 dispone la sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 per le aziende interessate dalle limitazioni disposte dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, individuate nell’allegato 1.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Articolo 13-bis

Sospensione dei versamenti dei contributivi per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle misure restrittive appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'allegato 1 e nell'allegato 2

La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all'articolo 13, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'allegato 1. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria Inail.

È, altresì, sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive o operative nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020, e dell'articolo 19-bis del presente Decreto, appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'allegato 2. 

I dati identificativi relativi ai suddetti datori di lavoro sono comunicati, a cura dell'Agenzia delle entrate, all'Inps, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

I pagamenti dei contributi sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

Articolo 13-ter

Sospensione dei versamenti tributari

Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020, e dell'articolo 19-bis del presente Decreto, nonché per i soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente Decreto, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi ai versamenti relativi:

a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta.

b) all'Iva.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Articolo

13-quater 

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre

È prevista la sospensione, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto a novembre 2019, dei termini scadenti a dicembre 2020 relativi:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, ex articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973, e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d’imposta;

b) ai versamenti Iva;

c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

La sospensione si applica anche:

· ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività d’impresa, di arte o professione successivamente al 30 novembre 2019;

· a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020* con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis, D.L. 137/2020, nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2, D.L. 149/2020, o che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020* con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis, D.L. 137/2020.

I versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

* Suddivisione per colori delle Regioni al 26 novembre 2020:

· rosso (massima gravità): Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia di Bolzano, Toscana e Valle d’Aosta;

· -arancio (elevata gravità): Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria.

Articolo

13-septies

Proroga del termine per le definizioni agevolate

Slittano al 1° marzo 2021 i termini per il versamento: 

· della rata scadente il 28 febbraio 2020, relativa alla c.d. Rottamazione-ter, comprese le rate, scadenti nel medesimo giorno, relative alle rottamazioni degli anni precedenti e che, in virtù del D.L. 119/2018, sono state riaperte ai contribuenti inadempienti ai precedenti piani di rateazione, nonché rimodulate nel tempo;

· della rata scadente il 28 febbraio 2020, relativa alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea, ex articolo 5, comma 1, lettera d), D.L. 119/2018;

· della rata scadente il 28 febbraio 2020, relativa alla c.d. Rottamazione-ter, per i contribuenti che abbiano aderito a tale rottamazione in un secondo momento, e cioè entro il 31 luglio 2019;

· della rata delle somme dovute a titolo di “saldo e stralcio” delle cartelle scadenti il 31 marzo 2020.

Articolo 

13-decies

Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione

Razionalizzata la rateizzazione dei debiti tributari di cui all’articolo 19, D.P.R. 602/1973. 

In particolare, è previsto che il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 

13-undecies

Disposizioni in materia di contribuzione volontaria

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, D.Lgs. 184/1997, i versamenti dei contributi volontari all'Inps, dovuti per il periodo dal 31 gennaio al 31 dicembre 2020, sono considerati validi anche se effettuati in ritardo, purché entro i 2 mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021.

Articolo 

13-duodecies

Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis e 9-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni.

Articolo 

13-terdecies

Bonus baby-sitting

A decorrere dal 9 novembre 2020, limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (aree rosse), nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado (medie inferiori), i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle Gestioni speciali dell’Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, purché non resi da familiari, nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il beneficio si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020. Le disposizioni valgono anche nei confronti dei genitori affidatari. Il bonus viene erogato mediante il Libretto famiglia e la sua fruizione è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido. Le modalità operative per accedere al bonus sono stabilite dall'Inps, che provvede al monitoraggio per evitare il superamento del tetto di spesa previsto.

Articolo 

13-sexiesdecies

Modifiche al testo unico in materia di sicurezza

Sono stati sostituiti gli allegati XLVII e XLVIII di cui al D.Lgs. 81/2008, in tema di agenti biologici.

Articolo 

13-septiesdecies

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari per il settore turistico, agricolo e della pesca, per Lampedusa e Linosa e risorse per i Comuni siciliani più coinvolti nella gestione dei flussi migratori

Sono apportate modifiche all’articolo 42-bis, D.L. 104/2020, c.d. Decreto Agosto.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019 (novità), sono effettuati, nel limite del 40% dell’importo dovuto, a eccezione dell’Iva, senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. Resta ferma la facoltà di avvalersi, per il 50% dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127, D.L. 34/2020, della rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili prevista dall’articolo 97, D.L. 104/2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione al 40% si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue, agli aiuti “de minimis”, del Regolamento (UE) 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e del Regolamento (UE) 717/2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

I soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

Articolo 

13-undevicies 

Finanziamento Fondi bilaterali per ammortizzatori ante Decreto Agosto

I Fondi bilaterali di cui all’articolo 27, D.Lgs. 148/2015, sono autorizzati a utilizzare le somme stanziate dal Decreto Agosto anche per le erogazioni dell’assegno ordinario COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020.

Articolo 14

Nuove misure in materia di Reddito di emergenza

L’articolo 14 prevede la proroga per i mesi di novembre e dicembre 2020 della quota di reddito di emergenza (Rem) per i nuclei familiari già beneficiari ai sensi dell’articolo 23, comma 1, D.L. 104/2020.

Inoltre, l’articolo 14, comma 2, riconosce il Rem, per una singola quota ai sensi dell’articolo 82, comma 5, D.L. 34/2020 (400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, D.L. 4/2019, fino a un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino a un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee), relativa alle mensilità di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore a una soglia pari all'ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, D.L. 34/2020;

b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo 15, D.L. 137/2020; 

c) possesso dei requisiti di cui all’articolo 82, commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, D.L. 34/2020.

Articolo 15

Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

Viene riconosciuta, ai soggetti beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 9, D.L. 104/2020, un’indennità una tantum pari a 1.000 euro. 

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (compresi i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici del settore turistico e termale) che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 137/2020) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro.

Il comma 3 riconosce un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro a determinati lavoratori dipendenti e autonomi, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. In particolare, sono individuati i seguenti beneficiari:

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020;

c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222, cod. civ., e che non abbiano un contratto in essere al 29 ottobre 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19, D.Lgs. 114/1998, con reddito annuo 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, alla data di entrata in vigore del presente Decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Come ulteriori requisiti, i potenziali beneficiari al momento della presentazione della domanda non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a meno che si tratti di un contratto di lavoro intermittente, o di un trattamento pensionistico.

Il comma 5 riconosce ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro, purché siano in possesso delle seguenti condizioni:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e 29 ottobre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

b) titolarità, nell'anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

c) assenza di titolarità, alla data del 29 ottobre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro e non titolari di pensione, ovvero con almeno 7 contributi, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità pari a 1.000 euro.

Le indennità previste dall’articolo in commento non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con il Rem, non concorrono, inoltre, alla formazione del reddito. 

 

Articolo 15-bis, commi 1-11 

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e per gli incaricati alle vendite

Viene introdotta, ai beneficiari dell’indennità una tantum di cui all’articolo 15, comma 1, D.L. 137/2020, un’ulteriore indennità pari a 1.000 euro.

Anche ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, al 30 novembre 2020, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro. 

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, al 30 novembre 2020.

Parimenti, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli 13-18, D.Lgs. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;

c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222, cod. civ., e che non abbiano un contratto in essere sempre al 30 novembre 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti al 17 marzo 2020 alla Gestione separata Inps, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19, D.Lgs. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata Inps, al 30 novembre 2020, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13-18, D.Lgs. 81/2015; 

b) titolari di pensione.

Un’indennità onnicomprensiva, sempre di 1.000 euro, viene riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

b) titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

c) assenza di titolarità, al 30 novembre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Sempre un’indennità pari a 1.000 euro viene riconosciuta rispettivamente a:

· lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18, D.Lgs. 81/2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16, D.Lgs. 81/2015;

· lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Per i lavoratori dello spettacolo, il requisito di cui all'articolo 38, comma 2, del D.L. 18/2020 (assenza di rapporto di lavoro dipendente), richiesto anche ai sensi dell'articolo 84, comma 10, D.L. 34/2020, e dell'articolo 9, comma 4, D.L. 104/2020, si riferisce esclusivamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Le presenti indennità non sono tra loro cumulabili. 

Tutte le indennità di cui sopra non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni di euro per il 2020.

Articolo 15-bis, comma 12

Sgravio contributivo per promuovere l'occupazione giovanile

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2021, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2021, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, L. 296/2006, per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Articolo 16 

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura

Alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero. 

L’esonero è riconosciuto anche gli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

L’esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020.

Per i contribuenti iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari a 1/12 della contribuzione dovuta per l’anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail.

Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre, da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.

Articolo 16-bis

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura

Agli stessi soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 16, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’allegato 3, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

Sono abrogate le misure di sostegno alle citate imprese previste dall’articolo 7.

Articolo 17

Disposizioni a favore dei lavoratori dello sport

Per il mese di novembre 2020 è erogata dalla società Sport e Salute Spa, nel limite massimo di 124 milioni di euro, un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato italiano paralimpico (Cip), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche (articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir), i quali, in conseguenza dell’emergenza COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni emergenziali COVID-19.

Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell’indennità di cui all’articolo 96, D.L. 18/2020, ovvero all’articolo 98, D.L. 34/2020, e di cui all’articolo 12, D.L. 104/2020, l’indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute Spa, senza necessità di ulteriore domanda o accertamenti, anche per il mese di novembre 2020. 

Ai fini dell’erogazione automatica dell’indennità prevista dall’articolo 12, comma 3, ultimo periodo, D.L. 104/2020, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.

Ai fini dell’erogazione dell’indennità si considerano cessati a causa dell’emergenza tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati (articolo 28, Decreto Ristori-bis).

Articolo 17-bis 

Ulteriori disposizioni a favore dei lavoratori dello sport

È erogata, nel limite massimo di spesa pari a 170 milioni di euro per il 2020, un'indennità pari a 800 euro per i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Cip, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 192021222728293038 e 44, D.L. 18/2020. 

Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo ex articolo 53, Tuir, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50, Tuir, e le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984.

Non necessitano di presentazione di una nuova domanda i soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 96, D.L. 18/2020, all'articolo 98, D.L. 34/2020, all'articolo 12, D.L. 104/2020 e all'articolo 17, D.L. 137/2020, per i quali permangano i requisiti.

Ai fini dell'indennità si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 novembre 2020 e non rinnovati.

Articolo 22

Misure per la famiglia (lavoro agile per genitori)

Sono state apportate modifiche all’articolo 21-bis, inserito dal 14 ottobre in sede di conversione del D.L. 104/2020, in conseguenza delle quali, dal 29 ottobre 2020:

· un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni 16 (prima era 14), disposta dal dipartimento di prevenzione dell’Asl territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 16 (l’ipotesi della sospensione dell’attività didattica non era prima prevista);

· è, altresì, possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche (come prima);

· nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura sopra evidenziata, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni 14, disposta dal dipartimento di prevenzione dell’Asl territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico (fina a qui nulla è mutato), nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure, o svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni 16 (prima 14) avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure.

Articolo 22-bis 

Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado

Limitatamente alle aree rosse, nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado (medie inferiori), e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.

Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23, D.Lgs. 151/2001, ad eccezione del comma 2. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

Articolo 

31-decies

Fondo per la filiera della ristorazione 

Il comma 1 novella l’articolo 58, D.L. 104/2020, rimodulando la dotazione finanziaria che passa da 600 milioni di euro per il 2020 a 250 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021.

Sempre il comma 1 aggiunge all’elenco di attività già previste per le quali è prevista l’erogazione di un contributo a fondo perduto a valere sulle risorse del Fondo per la filiera della ristorazione quella individuata con codice ATECO 55.20.52, che è relativa alle attività di alloggio connesse alle aziende agricole e precisa che gli ittiturismi, ai soli fini della procedura connessa all’accesso a tale Fondo, indicano il codice ATECO 56.10.12 relativo alle attività di ristorazione connesse alle aziende agricole.

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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