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A seguito delle nuove limitazioni imposte dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, soprattutto a pubblici esercizi, palestre e piscine, settore dello spettacolo, il Governo ha emanato il c.d. Decreto Ristori, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, in vigore dal 29 ottobre 2020 con la pubblicazione sulla G.U n. 269 del 28 ottobre 2020, al fine di introdurre, in modo rapido, misure a sostegno dei settori interessati dalle restrizioni disposte a tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Inoltre, si è approfittato dell’emanazione di tale provvedimento per rendere Legge l’annunciata proroga del termine di presentazione del modello 770/2020 al 10 dicembre 2020.

 

Articolo 

Contenuto 

Articolo 1

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive 

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che al 25 ottobre 2020 hanno la partita Iva attiva, come previsto dall’articolo 35, D.P.R. 633/1972, e che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui all’allegato 1. È stabilito che il Mise, con uno o più Decreti, potrà individuare ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, a condizioni che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive di cui al D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

È espressamente previsto che il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a decorrere dal 25 ottobre 2020.

Ai fini del contributo, è necessario che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 a quello del mese di aprile 2019. Ai fini del calcolo si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o prestazione di servizi.

Il predetto contributo spetta anche, in assenza dei requisiti di fatturato di cui sopra, ai soggetti di cui all’allegato 1 che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Ai soggetti che hanno fruito del precedente contributo di cui all’articolo 25, D.L. 34/2020, l’Agenzia delle entrate provvederà ad accreditare il presente contributo direttamente sul c/c bancario o postale su cui hanno ricevuto il precedente contributo. Al contrario, i soggetti che non hanno ricevuto il contributo di cui all’articolo 25, D.L. 34/2020, dovranno presentare la domanda utilizzando il modello approvato con provvedimento direttoriale del 10 giugno 2020, a condizione che alla data di presentazione sia ancora attiva la partita Iva. 

Con provvedimento direttoriale saranno individuati i termini per la presentazione della domanda.

L’ammontare del contributo è determinato nel seguente modo:

a) per i soggetti che hanno già fruito del contributo di cui all’articolo 25, D.L. 34/2020, come quota dello stesso;

b) per i soggetti che non hanno mai fruito del contributo di cui all’articolo 25, D.L. 34/2020, come quota del valore dei dati presentati e, nel caso di fatturati superiori ai 5 milioni di euro, ai fini del calcolo, si applica la percentuale prevista dall’articolo 25, comma 5, lettera c), D.L. 34/2020.

Le quote si differenziano in ragione del settore economico di appartenenza, come previsto nell’allegato 1.

Viene individuato un tetto massimo del contributo in 150.000 euro.

I soggetti che hanno aperto la partita Iva successivamente al 1° gennaio 2019, che non hanno fatturati e che hanno già fruito del contributo di cui all’articolo 25, D.L. 34/2020, determinano le percentuali previste dall’allegato 1 ai seguenti importi:

  • · persone fisiche 1.000 euro;
  • soggetti diversi dalle persone fisiche 2.000 euro.

Infine, viene abrogato l’articolo 25-bis, D.L. 34/2020, con cui era stato introdotto un contributo a fondo perduto anche per le imprese operanti nei settori ricreativo e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per il 2020.

Articolo 3

Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

Viene istituito, nello stato previsionale del Mef, un fondo a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, con una dotazione, per l’anno 2020, pari a 50 milioni di euro.

Articolo 4

Sospensione procedure esecutive immobiliari sulla prima casa

Modificando quanto previsto dall’articolo 54-ter, D.L. 18/2020, la sospensione su tutto il territorio nazionale di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, ai sensi dell'articolo 555, c.p.c. che abbia a oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata tra il 25 ottobre 2020 e l'entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. 137/2020, viene prorogata al 31 dicembre 2020.

Articolo 5

Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura

Vengono incrementati i seguenti Fondi:

  • · Fondo ex articolo 89, comma 1, D.L. 18/2020, di 100 milioni di euro;
  • Fondo ex articolo 182, D.L. 34/2020, di 400 milioni di euro; e
  • Fondo ex articolo 183, comma 2, D.L. 34/2020, di 50 milioni di euro.

Articolo 6

Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali

Modificando il comma 1 dell’articolo 91, D.L. 104/2020, la sezione del Fondo rotativo di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. 251/1981, volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani costituiti in forma di società di capitali, viene estesa anche alle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale.

Implementando il successivo comma 3 viene, inoltre, prevista la possibilità di concessione, per il tramite di Simest Spa, di contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da P.A. o da altre fonti di ricavo.

Articolo 7

Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura

Vengono riconosciuti in via straordinaria, per gli operatori delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, ulteriori 100 milioni di euro.

Con decreto Mipaaf saranno definiti platea e modalità di fruizione.

Articolo 8

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Ai soggetti operanti nei settori economici di cui all’allegato 1, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, viene esteso il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28, D.L. 34/2020, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 28, D.L. 34/2020.

Articolo 9

Cancellazione seconda rata Imu

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 78, D.L. 34/2020, viene cancellato il versamento della seconda rata Imu per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività di cui all’allegato 1, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle suddette attività.

Articolo 10

Proroga presentazione modello 770

Il termine per la presentazione del 770/2020 (articolo 4, D.P.R. 322/1998) relativo all’anno d’imposta 2019 è prorogato al 10 dicembre 2020.

Articolo 12, commi 1-7

Nuovi trattamenti di Cigo, assegno ordinario e Cigd

L’articolo 12, D.L. 137/2020, provvede a prorogare ulteriormente gli ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Cigo, Cigd, Aso e Cisoa), per una durata massima di 6 settimane, da collocarsi nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1, D.L. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 126/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane previste dal Decreto Ristori.

Le 6 settimane spettano:

  • ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane di cui all’articolo 1, comma 2, D.L. 104/2020, decorso il periodo autorizzato;
  • ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Così come le ulteriori 9 settimane previste dal D.L. 104/2020, anche le 6 settimane del D.L. Rilancio, risultano essere soggette a un contributo addizionale, che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività d’impresa successivamente al 1° gennaio 2019. Inoltre, sono esclusi i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ai fini dell'accesso alle ulteriori 6 settimane, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato che determina l’esonero, ovvero l'aliquota del contributo addizionale: in mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%. 

Le domande di accesso ai trattamenti previsti dal D.L. Ristori devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa: in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del D.L. 137/2020 (questo, però, determinerebbe la necessità di presentare entro il 30 novembre domande relative a sospensioni verificatesi dal 16 novembre 2020).

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione: in sede di prima applicazione, tali termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Il comma 7 dell’articolo 12 prevede, inoltre, che la scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020. 

Articolo 12, commi 9-11

Articolo 22

Divieto di licenziamento

Viene prorogato al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamento, sia collettivo (articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991), fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, sia individuale per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966). È, altresì, confermata la sospensione delle procedure ex articolo 7, L. 604/1966.

Le deroghe previste, di fatto, coincidono con quanto previsto in precedenza dal D.L. 104/2020: il divieto non opera nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società, senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa, ai sensi dell'articolo 2112, cod. civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1, D.L. 22/2015. Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. 

Inoltre, l’articolo 22 ha previsto che, in caso di quarantena disposta dall’Asl o sospensione dell’attività didattica, in presenza di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori abbiano diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Articolo 12, commi 14-16

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

Al fine di ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali COVID-19, in via eccezionale, ai datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo) che non richiedano le ulteriori 6 settimane dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies, D.L. 18/2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite a giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero non si applica ai premi e contributi dovuti all'Inail.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 3, D.L. 104/2020, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e, contestualmente, presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.L. Ristori. 

Per la piena operatività dell’agevolazione è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea.

Articolo 13

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

Il D.L. 137/2020 dispone la sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (il riferimento è evidentemente all’INAIL) “dovuti per la competenza del mese di novembre 2020†per le aziende interessate dalle limitazioni disposte dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e individuate in concreto con l’allegato 1 al D.L. in commento.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. 

Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Articolo 14

Nuove misure in materia di Reddito di emergenza

L’articolo 14 prevede la proroga per i mesi di novembre e dicembre 2020 della quota di reddito di emergenza (Rem) per i nuclei familiari già beneficiari ai sensi dell’articolo 23, comma 1, D.L. 104/2020.

Inoltre, l’articolo 14, comma 2, riconosce il Rem, per una singola quota ai sensi dell’articolo 82, comma 5, D.L. 34/2020 (400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, D.L. 4/2019, fino a un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino a un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee), relative alle mensilità di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

  1. un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore a una soglia pari all'ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, D.L. 34/2020;
  2. assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo 15, D.L. 137/2020; 
  3. possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell’articolo 82, D.L. 34/2020.

 

La domanda per la singola quota di Rem prevista dal D.L. 137/2020 è presentata all’Inps entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Articolo 15

Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

Viene riconosciuta, ai soggetti beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 9, D.L. 104/2020, un’indennità una tantum pari a 1.000 euro. 

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (compresi i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici del settore turistico e termale) che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 137/2020) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro.

Il comma 3 riconosce un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro a determinati lavoratori dipendenti e autonomi, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. In particolare, sono individuati i seguenti beneficiari:

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020;

c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222, cod. civ., e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente Decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19, D.Lgs. 114/1998, con reddito annuo 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, alla data di entrata in vigore del presente Decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Come ulteriori requisiti, i potenziali beneficiari al momento della presentazione della domanda non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a meno che si tratti di un contratto di lavoro intermittente, o di un trattamento pensionistico.

Il comma 5 riconosce ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro, purché siano in possesso delle seguenti condizioni:

 

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e 29 ottobre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

b) titolarità, nell'anno 2018, di uno o piè contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

c) assenza di titolarità, alla data del 29 ottobre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro e non titolari di pensione, ovvero con lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità pari a 1.000 euro.

Le indennità previste dall’articolo in commento non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con il Rem, non concorrono inoltre alla formazione del reddito. Le domande dovranno essere presentate dagli interessati all'Inps entro il 30 novembre 2020.

Decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente D.L. si decade dalla possibilità di richiedere l’indennità di cui all’articolo 9, D.L. 104/2020.

Articolo 16

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura

Alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero. 

L’esonero è riconosciuto anche gli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

L’esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020.

Per i contribuenti iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari a 1/12 della contribuzione dovuta per l’anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail.

Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre, da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.

Articolo 17

Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi

Per il mese di novembre 2020 è erogata dalla società Sport e Salute Spa, nel limite massimo di 124 milioni di euro, un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato italiano paralimpico (Cip), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche (articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir), i quali, in conseguenza dell’emergenza COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni emergenziali COVID-19.

Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti, sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui all’articolo 5, Decreto 6 aprile 2020, del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, alla società Sport e Salute Dpa, che, sulla base del registro di cui all’articolo 7, comma 2, D.L. 136/2004, acquisito dal CONI sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell’indennità di cui all’articolo 96, D.L. 18/2020, ovvero all’articolo 98, D.L. 34/2020, e di cui all’articolo 12, D.L. 104/2020, l’indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute Spa, senza necessità di ulteriore domanda o accertamenti, anche per il mese di novembre 2020. 

Ai fini dell’erogazione automatica dell’indennità prevista dall’articolo 12, comma 3, ultimo periodo, D.L. 104/2020, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.

Articolo 22

Misure per la famiglia

Sono state apportate modifiche all’articolo 21-bis, inserito dal 14 ottobre in sede di conversione del D.L. 104/2020, in conseguenza delle quali, dal 29 ottobre 2020:

  • · un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni 16 (prima era 14), disposta dal dipartimento di prevenzione dell’Asl territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 16 (l’ipotesi della sospensione dell’attività didattica non era prima prevista);
  • è, altresì, possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche (come prima);
  • nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura sopra evidenziata, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni 14, disposta dal dipartimento di prevenzione dell’Asl territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico (fina a qui nulla è mutato), nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (quest’ultima parte è stata inserita ad opera del D.L. Ristori).

Articolo 27

Misure urgenti per il processo tributario

Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, nel caso sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti allo stato di emergenza o altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della CTP o CTR da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. 

I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno 3 giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. 

In alternativa, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di 5 giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo, con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta, le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio. 

I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.

 

 Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

   Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri 

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Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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