È stato pubblicato sulla G.U. n. 252 del 12 ottobre 2020 il D.P.C.M. 7 luglio 2020, concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2020.
I Ministeri dell’interno e del lavoro, con circolare congiunta n. 3843 del 12 ottobre 2020, hanno illustrato i contenuti del Decreto e fornito istruzioni operative.
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Lavoro non stagionale e autonomo
Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, 12.850 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, in quote così ripartite:
•   100 unità residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi di origine;
•   6.000 unità di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico alberghiero, così ripartiti:
  -   4.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia - Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
  -   1.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2020 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
•   500 unità per lavoro autonomo, destinate a:
  -   imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di 3 nuovi posti di lavoro;
  -   liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla Pubblica Amministrazione;
  -   titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo;
  -   artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati;
  -   cittadini stranieri per la costituzione di start-up innovative, ai sensi della L. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa;
•   100 unità di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori (ascendenza fino al terzo grado) residenti in Venezuela;
•   conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato di:
  -   4.060 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
  -   1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
  -   200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione Europea;
•   conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo di:
  -   370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
  -   20 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione Europea.
Modalità di presentazione delle istanze
Dalle ore 9.00 di mercoledì 13 ottobre 2020 è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it.
Le domande potranno, però, essere presentate esclusivamente con le consuete modalità telematiche a partire dalle ore 9.00 del 22 ottobre 2020, decimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in G.U. e fino al 31 dicembre 2020, utilizzando 10 diversi modelli a seconda della tipologia di richiesta.
Per le categorie dei lavoratori cittadini di Paesi con i quali, nel corso dell’anno 2020, entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria, le istanze potranno essere trasmesse a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’accordo di cooperazione sulla Gazzetta Ufficiale.
I modelli di domanda sono:
•   modelli A e B per i lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela;
•   modello VA conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato;
•   modello VB conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato;
•   modello Z conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo;
•   modello LS conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in permesso di lavoro subordinato;
•   modello LS1 conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'Ue in permesso di lavoro subordinato domestico;
•   modello LS2 conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in lavoro autonomo;
•   modello BPS richiesta nominativa di nulla osta riservata all'assunzione di lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine (ex articolo 23, Tui);
•   modello B2020 richiesta nominativa di nulla osta riservata all'assunzione di lavoratori da adibire nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero.
A differenza degli anni precedenti, la procedura concernente le modalità di accesso al sistema dello Sportello Unico richiede il possesso di un’identità SPID, come illustrato con circolare del Ministero dell’Interno n. 3738/2018.
Pertanto, prerequisito necessario per l’inoltro telematico delle domande sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it è il possesso della citata identità SPID da parte di ogni utente, utilizzando, possibilmente, lo stesso indirizzo email usato per l’identità SPID, quale nome utente.
Lavoro stagionale
Sono inoltre ammessi in Italia 18.000 lavoratori stranieri non comunitari residenti all’estero per motivi di lavoro subordinato stagionale.
La quota complessiva riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
Nell’ambito della quota di 18.000 unità , 1.000 ingressi sono riservati alle richieste relative a quei lavoratori che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
Inoltre, per il solo settore agricolo, è riservata – a titolo di sperimentazione e al fine di prevenire forme d’intermediazione illecita - una quota di 6.000 unità ai lavoratori non comunitari dei Paesi di elencati sopra, le cui istanze di nulla osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro:
•   Cia;
•   Coldiretti;
•   Confagricoltura;
•   Copagri;
•   Alleanza delle cooperative (comprende Lega cooperative e Confcooperative)
Modalità di presentazione delle istanze
Dalle ore 9.00 del 13 ottobre 2020 è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it (modello C-stag).
Le domande potranno, però, essere presentate esclusivamente con le consuete modalità telematiche, previo accesso con identità SPID, a partire dalle ore 9.00 del 27 ottobre 2020, quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, e fino al 31 dicembre 2020.
Tutti gli invii saranno gestiti singolarmente dal programma, compresi quelli generati da patronati o associazioni: pertanto la spedizione di più domande con un unico invio sarà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all’ordine di compilazione e le istanze saranno trattate sulla base del rispettivo ordine di presentazione.
Istruttoria
Riguardo all'istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale, nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, la circolare ribadisce le istruzioni già diramate con circolare del Ministero del lavoro 16 dicembre 2016, con riferimento, in particolare, all'individuazione sia dei settori occupazionali "agricolo e turistico alberghiero" (articolo 24, comma 1, Tui), che delle ulteriori ipotesi di rifiuto del nulla osta al lavoro (articolo 24, comma 12, Tui).
Viene, inoltre, richiamata la procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati almeno 1 volta nei 5 anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, nonché l'adempimento dell'obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione contestuale alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
  Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri