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Nella G.U. n. 151/2020 è stato pubblicato il D.L. 16 giugno 2020, n. 52, recante ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. Il provvedimento è in vigore dal 17 giugno 2020.
Come già annunciato dal comunicato del Governo, in sintesi il Decreto prevede:

  • la fruizione, previo godimento dell’intero periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane (9 + 5), delle ulteriori 4 settimane di integrazioni salariali già previste per i mesi di settembre e ottobre anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020;
  • la possibilità, per i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda di integrazione salariale, di correggere la situazione entro 30 giorni;
  • la proroga dal 15 luglio al 15 agosto 2020 dei termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di cui all’articolo 103, D.L. 34/2020, e dal 30 giugno al 31 luglio 2020 dei termini per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.

Il Decreto prevede, però, anche una rivisitazione dei termini di presentazione delle domande di integrazione salariale:

  • quelle per i trattamenti COVID di cui agli articoli 19 (cassa ordinaria e assegno ordinario) e 22 (cassa in deroga), D.L. 18/2020, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e comunque entro il 17 luglio 2020, se posteriore;
  • quelle riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa con inizio tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.

Con il messaggio n. 2489/2020, l’Inps ha fornito i primi indirizzi operativi relativi alle predette novità, in attesa della pubblicazione delle apposite circolari che illustreranno anche la disciplina di dettaglio introdotta con il D.L. 52/2020.


Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario


Il D.L. 34/2020 ha esteso il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario richiedibile dai datori di lavoro:

  • le aziende che, nel 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, possono richiedere la concessione del trattamento per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo di 9 settimane;
  • solamente le aziende che abbiano fruito del trattamento per l’intero periodo massimo di 14 settimane (9 + 5), possono richiedere ulteriori 4 settimane di interventi anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

Per consentire la richiesta delle ulteriori 5 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, è stato individuato un iter procedurale semplificato che consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere ai trattamenti (sia residuali che complessivi, fino a un massimo di 14 settimane) attraverso l’invio anche di un’unica domanda. In particolare, coloro che non abbiano fruito per intero delle pregresse 9 settimane possono chiedere di completare la fruizione delle settimane medesime o, nel caso in cui l’autorizzazione originaria abbia riguardato un numero di settimane inferiore a 9, la concessione di quelle residue fino a concorrenza del numero massimo di 9. Con la stessa domanda potrà essere contestualmente richiesta la concessione delle ulteriori settimane, fino a un massimo di 14 complessive (9 + 5).

In tutti i casi in cui il datore di lavoro che richiede la Cigo debba presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, deve corredare l’istanza con un file excel compilato secondo le istruzioni diramate con il messaggio Inps n. 2101/2020, convertito in formato.pdf per essere correttamente allegato alla domanda. Ai fini dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”, le aziende che richiedono l’assegno ordinario dovranno compilare, in formato.pdf, uno specifico format di prossima pubblicazione.

Le istanze relative alle richieste dei trattamenti di Cigo e assegno ordinario per un massimo di 14 settimane complessive nel periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 possono essere inviate all’Inps anche prima del 18 giugno 2020.

Sulla procedura Inps “Sistema Unico” possono essere istruite le domande:

  • di Cigo, con le quali le aziende chiedono di essere autorizzate per ulteriori 5 settimane, avendo già integralmente fruito delle precedenti 9 settimane, cioè domande che non hanno in allegato la dichiarazione delle “settimane da recuperare”;
  • con causale COVID nel solo caso in cui non determinino il superamento dei limiti di fruizione previsti dal D.Lgs. 148/2015.

Con la procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande Cigo”, invece, possono essere istruite tutte le tipologie di domande, comprese quelle che hanno in allegato il predetto file o che comportano il superamento dei limiti di fruizione previsti dal D.Lgs. 148/2015.

I datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento per l’intero periodo massimo di 14 settimane (9 + 5), potranno poi richiedere, con distinta e successiva domanda, le ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

Secondo il D.L. 52/2020, quindi, in deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22, D.L. 18/2020, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, è possibile usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre 2020 (ferma restando la durata massima di 18 settimane considerati i trattamenti riconosciuti cumulativamente sia ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 22, sia delle ulteriori citate 4 settimane) mediante il riconoscimento da parte dell'Inps, ai sensi degli articoli 22-quater e 22-quinquies, D.L. 18/2020. L'Inps monitora il rispetto del limite di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, fornendo i risultati ai Ministeri del lavoro e dell'economia e, qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento del limite, non potrà emettere altri provvedimenti concessori.

La disciplina relativa ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale è stata oggetto di un duplice intervento ad opera, prima, del D.L. 34/2020 e poi del D.L. 52/2020. In particolare, l’articolo 1, comma 2, D.L. 52/2020, oltre a stabilire un regime di termini stringente, ha anche introdotto un regime di decadenza per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di Cigo, Aso, Cisoa e Cigd.

Le domande per i trattamenti di cui agli articoli 19 e 22, D.L. 18/2020, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo al 17 giugno 2020, se posteriore (cioè il 17 luglio 2020). Per

le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione con inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'Amministrazione competente; la presentazione della domanda, nella modalità corretta, è considerata comunque tempestiva se presentata entro il 17 luglio 2020. Per le domande presentate ai sensi della presente disposizione, non opera quanto previsto dall'articolo 19, comma 2-bis, D.L. 18/2020 (trattamento di integrazione salariale non valevole per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda).

In attesa di ulteriori dettagli che saranno contenuti dalle circolari in via di emanazione, in sintesi la situazione dei termini è la seguente:

Termini

Tipologie di richieste

Fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa o 17 luglio 2020, se posteriore

Istanze riferite a sospensioni o riduzioni con inizio successivo al 30 aprile 2020

15 luglio 2020

Istanze riferite a sospensioni o riduzioni con inizio tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020

30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’Amministrazione di riferimento, anche prima della revoca del provvedimento di concessione già emanato, o comunque entro il 17 luglio 2020

Erronea presentazione di domanda per trattamenti diversi da quelli spettanti o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione

 

In caso di pagamento diretto della prestazione di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies, D.L. 18/2020, da parte dell'Inps, il datore di lavoro deve inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, tali termini sono spostati al trentesimo giorno successivo al 17 giugno 2020, se posteriore. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Cassa integrazione guadagni in deroga

Il quadro riassuntivo delle disposizioni in materia Cigd relativamente alla durata dei trattamenti non si discosta da quello illustrato per la Cigo e l’assegno ordinario. Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di Cigd per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. Una volta che l’azienda abbia avuto l’autorizzazione per tutte le 9 settimane, a prescindere da quanto effettivamente fruito, potrà chiedere un ulteriore periodo di 5 settimane, ai sensi dell’articolo 22-quater, D.L. 18/2020. Chi avesse ottenuto Decreti di autorizzazione per periodi inferiori alle 9 settimane, prima di poter richiedere le ulteriori 5, deve rivolgersi alla Regione o al Ministero del lavoro per richiedere la concessione delle settimane mancanti. Le nuove 5 settimane non saranno più richieste alle Regioni, ma direttamente all’Inps, che provvederà alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento (rimane inalterato il flusso amministrativo per la Cigd delle Province autonome di Trento e di Bolzano). La domanda è disponibile nel portale Inps, www.inps.it, nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “Cig e Fondi di solidarietà”, opzione “Cig in deroga Inps”. Al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti” si accede tramite codice fiscale e Pin rilasciato dall’Istituto.

In relazione all’impianto normativo, che prevede la competenza delle Regioni o del Ministero del lavoro per l’autorizzazione delle prime 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020, le domande di ammissione alla Cigd rivolte direttamente all’Inps dovranno essere riferite a periodi di sospensione/riduzione che si collocano a partire dal 26 aprile 2020.  

Tutti i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane (9 + 5 autorizzate dall’Inps), possono usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. La durata massima complessiva dei trattamenti di Cigd globalmente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive.

Assegno al nucleo familiare e assegno ordinario Covid-19

L’articolo 19, D.L. 18/2020, nel testo novellato dall’articolo 68, D.L. 34/2020, prevede che ai beneficiari dell’assegno ordinario per COVID sia concesso l’Anf in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

Il riconoscimento dell’Anf opererà con riferimento agli assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà bilaterali e dal Fondo di integrazione salariale (Fis) per l’intero periodo di spettanza dell’assegno ordinario, a decorrere dal 23 febbraio 2020.

Pagamento diretto delle integrazioni salariali a cura dell’Inps

Come detto, l’articolo 22-quater, D.L. 18/2020, è intervenuto sulla disciplina del pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Inps, stabilendo che, nel caso di richiesta di pagamento diretto, siano autorizzate le domande e disposta l'anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. Ciò vale solo per le domande di Cigo, assegno ordinario e Cigd presentate dal 18 giugno 2020.

In fase di prima applicazione della norma, per periodi di sospensione o riduzione con inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il 3 luglio 2020.

In particolare:

  • la domanda di Cigo si presenta tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, “Cig Ordinaria”;
  • la domanda di Cigd si presenta tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, scegliendo l’opzione “CIG in Deroga INPS”;
  • la domanda di assegno ordinario si presenta tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, scegliendo l’opzione “Fondi di solidarietà”.


Se è richiesto il pagamento diretto da parte dell’Inps sarà contestualmente possibile chiedere anche l’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita opzione che è automaticamente impostato sul “SI”, pertanto, chi non vuole accedere al beneficio, deve espressamente indicare l’opzione di rinuncia.

La selezione dell’opzione “SI” rende obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati:

  • codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
  • Iban dei lavoratori interessati;
  • ore di cassa integrazione, o di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.

Dopo il completo inserimento dei dati, la richiesta d’anticipo è inviata contestualmente alla domanda di integrazione salariale e il numero di protocollo attribuito alla domanda è unico, anche in caso di richiesta di anticipazione.

L’Inps autorizzerà le domande di anticipazione e disporrà il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda entro 15 giorni dalla data indicata nel protocollo. In una prima fase transitoria il pagamento sarà disposto anche in assenza dell’autorizzazione della domanda, mentre a regime sarà possibile solo per domande autorizzate.

La misura dell'anticipazione è stata fissata nel 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo interessato dal trattamento di integrazione salariale richiesto e approvato.

La disciplina precedentemente definita per il pagamento diretto dal D.L. 18/2020, nel testo novellato dal D.L. 34/2020, è stata ulteriormente modificata dal D.L. 52/2020. Il datore di lavoro deve inviare all’Inps il modello “SR41” entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, se successivo. In sede di prima applicazione della norma, la trasmissione del modello “SR41” è spostata al 17 luglio 2020, se tale data è successiva. Decorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.

Una volta ricevuto il modello “SR41”, l’Inps procede al pagamento del residuo a saldo. Di contro, in relazione a quanto disposto dall’articolo 22-quater, comma 4, D.L. 18/2020, l’Istituto procederà al recupero, nei confronti del datore di lavoro, delle eventuali somme indebite erogate ai lavoratori a titolo di anticipo.

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

   Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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