Nell’ambito del Titolo II, Decreto Cura Italia, recante misure a sostegno del lavoro, il Capo I contiene le disposizioni sull’estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.
Gli articoli di riferimento sono quelli dal 19 al 22.
Â
Â
Cigo e assegno ordinario – articolo 19
Â
Soggetti |
Datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020, prescindendo dall’effettiva anzianità di servizio. |
Causale |
“emergenza COVID-19” |
Periodi |
Dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. |
Facilitazioni |
I datori di lavoro che presentano domanda sono dispensati dall’osservanza:
La domanda non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11, D.Lgs. 148/2015 (causali). I periodi concessi per l’emergenza COVID-19 :
Limitatamente all’anno 2020, all’assegno ordinario garantito dal FIS non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 148/2015. Limitatamente ai periodi concessi per COVID-19, non si applica quanto previsto dai seguenti articoli del D.Lgs. 148/2015 sulle contribuzioni addizionali: 5; 29, comma 8, secondo periodo; 33, comma 2. L’assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti ed è prevista la possibilità di richiederne a mezzo istanza il pagamento diretto da parte dell’Inps. |
Confronto sindacale |
Sono previsti l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto, che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. |
Termine domanda |
La domanda deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. |
Fondi di solidarietĂ |
I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27, D.Lgs. 148/2015, e i Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40, D.Lgs. 148/2015, garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario con le medesime modalità di cui all’articolo 19 del Decreto qui riportate. |
Limite di spesa e blocco delle domande |
Le prestazioni di sostegno al reddito sopra evidenziate (Fondi esclusi) e di cui all’articolo 21 (trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso) sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020. L'Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora emerga l’esaurimento delle risorse, non saranno prese in considerazione ulteriori domande. |
Â
Dalla Cigs alla Cigo – articolo 20
Â
Soggetti |
Le aziende che, al 23 febbraio 2020, avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario. |
Durata |
Periodo non superiore a 9 settimane. |
Trattamento |
Trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro. |
Condizione |
La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della Cigs precedentemente autorizzata. |
Facilitazioni |
Il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’articolo 19 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dall’articolo 12 (durata Cigo), D.Lgs. 148/2015. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi a questo titolo non si applica quanto previsto dall’articolo 5, D.Lgs. 148/2015 (contribuzione addizionale). In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria, in via transitoria, all’espletamento dell’esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale, non si applicano gli articoli 24 (consultazione sindacale) e 25 (procedimento), D.Lgs. 148/2015, limitatamente ai termini procedimentali. |
Limite di spesa e blocco delle domande |
Le prestazioni di sostegno al reddito sopra evidenziate sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020, monitorato dall’Inps. Qualora il limite fosse raggiunto non saranno prese in considerazione ulteriori domande. |
Modifiche al D.L. 9/2020 |
All’articolo 14, comma 1, D.L. 9/2020, le parole “all’interruzione” sono sostituite dalle seguenti: “alla sospensione”. Tale articolo disciplina il trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende dell’ex zona rossa che si trovavano già in Cigs. La concessione del trattamento è, quindi, subordinata alla sospensione e non all'interruzione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata. |
Â
Dall’assegno di solidarietà a quello ordinario – articolo 21
Â
Soggetti |
Datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che al 23 febbraio 2020 avevano in corso un assegno di solidarietĂ . |
Durata |
Periodo non superiore a 9 settimane. |
Trattamento |
Concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19, che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso e che può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro. |
Facilitazioni |
I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario concessi ai sensi dell’articolo 19 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dall’articolo 29, comma 3 (durata prestazioni FIS), D.Lgs. 148/2015. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi della disposizione in trattazione non si applica quanto previsto dall’articolo 29, comma 8, secondo periodo (contribuzione addizionale), D.Lgs. 148/2015. |
Limite di spesa e blocco delle domande |
Le prestazioni sono riconosciute, come già evidenziato in relazione all’articolo 19, nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020, limite che sarà monitorato dall’Inps e che, se raggiunto, impedirà la presa in carico di ulteriori domande. |
Â
Cigd – articolo 22
Â
Soggetti |
Regioni e Province autonome (tramite i Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige) possono riconoscere a datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Sono esclusi dall’applicazione i datori di lavoro domestico. Il trattamento è riconosciuto limitatamente ai dipendenti già in forza al 23 febbraio 2020. |
Condizioni |
Accordo preventivo, che può essere concluso anche in via telematica, con le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. L’accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti. |
Trattamento |
Cassa integrazione salariale in deroga con riconoscimento ai lavoratori della contribuzione figurativa e dei relativi oneri accessori. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps e si applica la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, D.Lgs. 148/2015 (obbligo per il datore di lavoro di inviare i dati necessari all’Inps). |
Durata |
Durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020. |
Facilitazioni |
Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività , nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, 1° periodo, Decreto, perciò i datori di lavoro che presentano domanda sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14, D.Lgs. 148/2015 (informazione e consultazione sindacale), e dei termini del procedimento previsti dall’articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2, D.Lgs. 148/2015, per l’assegno ordinario, fermi restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto, che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. |
Limite di spesa e blocco delle domande |
Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, da ripartirsi tra le Regioni e Province autonome con uno o più D.M.. Le risorse destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40, D.Lgs. 148/2015, che autorizzano le relative prestazioni. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati al Ministero del lavoro e alle Regioni e alle Province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, le Regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. |
Procedura |
I trattamenti sono concessi con Decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, da trasmettere all’Inps in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. Le Regioni e le Province autonome, unitamente al Decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Inps, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa. Le domande sono presentate alla Regione e alle Province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Il datore di lavoro è obbligato a inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. |
Rapporto col D.L. 9/2020 |
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 (Cigd ex zone rosse) e 17 (Cigd Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna), D.L. 9/2020. |
Â
Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Â
 Â
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Â
Â
                                                      Studio Associato
                                                    Consulenti del LavoroÂ
                                              Salvatore Lapolla e Carlo CavalleriÂ