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È stato pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, il D.L. 18/2020, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ribattezzato “Cura Italia”, le cui norme hanno effetto a decorrere dallo stesso giorno di pubblicazione. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

 

 

Articolo

Contenuto

Articolo 5

Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici

Per assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, è autorizzata l’erogazione di finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi.

A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro.

Articolo 19

Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario FIS

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per lavoratori alle dipendenze al 23 febbraio 2020, prescindendo dall’effettiva anzianità di servizio, possono inoltrare domanda di Cigo o assegno ordinario del FIS con la causale “emergenza COVID-19”, dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

Sono previste alcune facilitazioni rispetto alle procedure ordinarie e i datori di lavoro che presentano domanda sono dispensati dall’osservanza:

  • dell’articolo 14, D.Lgs. 148/2015 (informazione e consultazione sindacale), salvo quanto più oltre indicato;
  • dei termini per l’invio della domanda previsti dagli articoli 15, comma 2, e 30, comma 2, D.Lgs. 148/2015.

La domanda, inoltre, non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11, D.Lgs. 148/2015 (causali).

I periodi concessi per l’emergenza COVID-19:

  • non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dagli articoli 12 (durata), 29, comma 3 (FIS), 30, comma 1 (assegno ordinario), e 39 (norme applicabili ai Fondi di solidarietà), D.Lgs. 148/2015;
  • sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

Limitatamente all’anno 2020, all’assegno ordinario garantito dal FIS non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 148/2015.

Limitatamente ai periodi concessi per COVID-19, non si applica quanto previsto dai seguenti articoli del D.Lgs. 148/2015 sulle contribuzioni addizionali: 5; 29, comma 8, secondo periodo; 33, comma 2.

L’assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti ed è prevista la possibilità di richiederne, a mezzo istanza, il pagamento diretto da parte dell’Inps.

Sono previste le procedure con le OO.SS.: l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27, D.Lgs. 148/2015, e i Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40, D.Lgs. 148/2015, garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario con le medesime modalità di cui all’articolo 19.

Le prestazioni di sostegno al reddito sopra evidenziate (Fondi di solidarietà esclusi) e di cui all’articolo 21 (trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso) sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020. L'Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora emerga l’esaurimento delle risorse, non saranno prese in considerazione ulteriori domande.

Articolo 20

Dalla Cigs alla Cigo

Le aziende che, al 23 febbraio 2020, avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, per un periodo non superiore a 9 settimane, possono fare richiesta di erogazione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

Il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dall’articolo 12 (durata Cigo), D.Lgs. 148/2015.

Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi a questo titolo non si applica quanto previsto dall’articolo 5, D.Lgs. 148/2015 (contribuzione addizionale).

In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria, in via transitoria, all’espletamento dell’esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 (consultazione sindacale) e 25 (procedimento), D.Lgs. 148/2015, limitatamente ai termini procedimentali.

Le prestazioni di sostegno al reddito sopra evidenziate sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020, monitorato dall’Inps. Qualora il limite fosse raggiunto, non saranno prese in considerazione ulteriori domande.

All’articolo 14, comma 1, D.L. 9/2020, le parole “all’interruzione” sono sostituite dalle seguenti: “alla sospensione”. Tale articolo disciplina il trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende dell’ex zona rossa che si trovavano già in Cigs. La concessione del trattamento è, quindi, subordinata alla sospensione e non all'interruzione degli effetti della concessione della Cigs precedentemente autorizzata.

Articolo 21

Dall’assegno di solidarietà a quello ordinario

I datori di lavoro iscritti al FIS che, al 23 febbraio 2020, avevano in corso un assegno di solidarietà, possono richiedere la concessione, per un periodo non superiore a 9 settimane, dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19, che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso e che può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.

I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario, concessi ai sensi dell’articolo 19, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dall’articolo 29, comma 3 (durata prestazioni FIS), D.Lgs. 148/2015.

Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi della disposizione in trattazione, non si applica quanto previsto dall’articolo 29, comma 8, secondo periodo (contribuzione addizionale), D.Lgs. 148/2015.

Le prestazioni sono riconosciute, come già evidenziato in relazione all’articolo 19, nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020, limite che sarà monitorato dall’Inps e che, se raggiunto, impedirà la presa in carico di ulteriori domande.

Articolo 22

Cassa in deroga

Regioni e Province autonome (tramite i Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige) possono riconoscere a datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, la cassa integrazione salariale in deroga , con riconoscimento ai lavoratori della contribuzione figurativa e dei relativi oneri accessori. Sono esclusi dall’applicazione i datori di lavoro domestico.

Il trattamento è riconosciuto limitatamente ai dipendenti già in forza al 23 febbraio 2020.

L’accordo preventivo può essere concluso anche in via telematica, con le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. L’accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps e si applica la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, D.Lgs. 148/2015 (obbligo per il datore di lavoro di inviare i dati necessari all’Inps).

Il trattamento può essere riconosciuto per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore a 9 settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020.

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, 1° periodo, del Decreto, perciò i datori di lavoro che presentano domanda sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14, D.Lgs. 148/2015 (informazione e consultazione sindacale), e dei termini del procedimento previsti dall’articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2, D.Lgs. 148/2015, per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, da ripartirsi tra le Regioni e Province autonome con uno o più D.M.. Le risorse destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40, D.Lgs. 148/2015, che autorizzano le relative prestazioni. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati al Ministero del lavoro e alle Regioni e alle Province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, le Regioni non potranno, in ogni caso, emettere altri provvedimenti concessori.

I trattamenti sono concessi con Decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, da trasmettere all’Inps in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. Le Regioni e le Province autonome, unitamente al Decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Inps, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.

Le domande sono presentate alla Regione e alle Province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. 

Il datore di lavoro è obbligato a inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 (Cigd ex zone rosse) e 17 (Cigd Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna), D.L. 9/2020.

Articolo 23

Congedo genitori lavoratori

In relazione alla chiusura delle scuole e dei servizi per l’infanzia, dal 05 marzo 2020 viene concesso ai genitori lavoratori un periodo di congedo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni. Tale congedo è soggetto ad alcune regole di seguito esposte:

  • ai genitori lavoratori dipendenti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, intendendosi per retribuzione quella media globale giornaliera del periodo di paga scaduto e immediatamente precedente (senza aggiungervi il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
  • l’eventuale congedo parentale per maternità facoltativa, ovvero per ogni minore con handicap in situazione di gravità, fruito dai genitori durante detto periodo di sospensione, viene convertito nel congedo straordinario qui previsto con diritto all’indennità anzidetta e non sarà computato né indennizzato a titolo di congedo parentale;
  • ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata è riconosciuta un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità;
  • ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps è riconosciuta un’indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla Legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto;
  • il congedo è fruibile, alternativamente, da entrambi i genitori per il totale complessivo di 15 giorni, ma viene subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non risulti che uno dei genitori sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o altro genitore sia disoccupato o non lavoratore;
  • il limite di età di 12 anni del bambino non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ex articolo 4, comma 1, L. 104/1992) iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
  • ai genitori lavoratori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, viene concesso il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle scuole o servizi educativi per l’infanzia, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
  • le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

Le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall’Inps, che provvederà anche al monitoraggio delle domande. Ove emerga il superamento del limite di spesa previsto l’Inps procederà al rigetto delle domande presentate.

 

Bonus baby-sitter

n alternativa ai congedi retribuiti innanzi esposti, per i medesimi lavoratori beneficiari, è normativamente prevista la possibilità di optare per la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Detto bonus viene erogato mediante il Libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, L. 50/2017.

Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Anche in questo caso le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall’Inps, che provvederà al monitoraggio delle domande. Ove emerga il superamento del limite di spesa previsto, l’Inps procederà al rigetto delle domande presentate.

Articolo 24

Aumento permessi per assistenza persone diversamente abili

Viene previsto un incremento dei permessi previsti per assistenza a familiari disabili (ex articolo 33, comma 3, L. 104/1992). Gli ordinari 3 giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, previsti ex lege per i casi in esame, vengono incrementati di ulteriori complessive 12 giornate, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Articolo 25

Congedo e bonus baby-sitter per genitori lavoratori del settore pubblico o del settore sanitario pubblico e privato accreditato

Anche per queste categorie di lavoratori, ma con specifiche indicazioni, sono previsti i congedi e l’erogazione del bonus per servizi di baby-sitting.

Per i dipendenti pubblici viene previsto un congedo, così come regolato ex articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, D.L. 18/2020, con organizzazione e modalità stabilite dall’Amministrazione di riferimento.

Per i lavoratori del settore pubblico o del settore sanitario pubblico e privato accreditato è prevista l’erogazione di un bonus per servizi di baby-sitting pari a 1.000 euro. È prevista una specifica procedura per la domanda.

Articolo 26

Sorveglianza sanitaria attiva

Il periodo trascorso dal lavoratore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (ex articolo 1, comma 2, lettere h) e i), D.L. 6/2020) è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla Legge e non è, inoltre, computabile ai fini del periodo di comporto. Il medico curante redige il certificato di malattia indicando gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare.

Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, riconosciuti con disabilità in connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, L. 104/1992), nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio (immunodepressione, esiti da patologie oncologiche, svolgimento di relative terapie salvavita), il periodo di assenza dal lavoro prescritto dalle competenti Autorità sanitarie, fino al 30 aprile 2020, è equiparato al ricovero ospedaliero (articolo 19, comma 1, D.L. 9/2020).

Gli oneri che deriverebbero, a carico del datore di lavoro e degli enti previdenziali, connessi con le tutele di cui al presente articolo, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020.

Articolo 27

Indennità professionisti e lavoratori con contratto di co.co.co.

Ai liberi professionisti titolari di partita Iva, attiva alla data del 23 febbraio 2020, e ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata Inps, che non siano già titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, viene riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.

L’indennità è erogata dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all’eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.

Articolo 28

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago

Ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago (ART – COM), che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della gestione separata Inps), è riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.

L’indennità è erogata dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all’eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.

Articolo 29

Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione o di un rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020, viene riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro- Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.

L’indennità è erogata dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all’eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.

Articolo 30

Indennità lavoratori del settore agricolo

Agli operai agricoli a tempo determinato, che non siano titolari di pensione, che nell’anno 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.

L’indennità è erogata dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all’eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.

Articolo 31

Incumulabilità tra indennità

Le indennità, come previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Articolo 32

Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020

Il termine per le domande di disoccupazione agricola (ordinariamente il 31 marzo), per gli operai a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, viene prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.

Articolo 33

Proroga dei termini di presentazione delle domande di NASpI e DIS-COLL

Per i casi di disoccupazione involontaria, verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, l’ordinario termine di decadenza per presentazione delle domande di NASpI e DIS-COLL viene ampliato da 68 a 128 giorni. Per le anzidette domande presentate oltre il termine ordinario è fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Vengono anche ampliati, di 60 giorni, i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità.

Articolo 34

Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 viene sospeso il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’Inps e dall’Inail.

Articolo 35

Terzo settore

Viene prorogato al 31 ottobre 2020 il termine, originariamente previsto al 30 giugno, per lo svolgimento, con assemblea ordinaria, delle assemblee di adeguamento degli statuti ai precetti obbligatori previsti dal Codice del Terzo settore per Onlus, organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (Aps).

Parimenti, al 31 ottobre 2020 slitta il termine per procedere alle modifiche statutarie delle imprese e cooperative sociali.

Infine, viene prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio da parte di Onlus, OdV e Aps, che per Legge, regolamento o statuto avrebbero dovuto farlo entro il 31 luglio 2020.

Articolo 36

Patronati

I patronati, in deroga a quanto previsto all’articolo 4, D.M. 193/2008, possono acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica; tuttavia, terminato lo stato emergenziale, è necessaria l’immediata regolarizzazione del mandato.

Articolo 37

Sospensione versamento contributi previdenziali e assistenziali per i collaboratori domestici

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo 23 febbraio-31 maggio 2020.

I pagamenti sospesi saranno effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

Viene, inoltre, previsto che i termini di prescrizione previsti dall’articolo 3, comma 9, L. 335/1995, sono sospesi per il periodo 23 febbraio-30 giugno 2020 e riprendono dal 1° luglio. Nel caso in cui il decorso abbia inizio durante la sospensione, lo stesso è differito alla fine del periodo.

Articolo 38

Indennità lavoratori dello spettacolo

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, aventi almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo nell’anno 2019, da cui risulta un reddito non superiore a 50.000 euro, e che non siano titolari di pensione, viene riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito imponibile. Tale indennità non spetta ai lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

L’indennità è erogata dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all’eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.

Articolo 39

Disposizioni in materia di smart working e lavoratori disabili

Fino alla data del 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, con connotazione di gravità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working), sempre che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione da loro svolta.

Anche ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, da cui derivi una ridotta capacità lavorativa, viene riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile (smart working). 

Articolo 40

Sospensione delle misure di condizionabilità

Vengono sospesi per 2 mesi, a far data dal 17 marzo 2020:

  • gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini;
  • le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti (D.Lgs. 22/2015) per i percettori di NASpI e di DIS-COLL e per i beneficiari di integrazioni salariali (D.Lgs. 148/2015);
  • gli adempimenti relativi agli obblighi di assunzione di lavoratori disabili (L. 68/1999);
  • le procedure di avviamento e selezione e i termini per le convocazioni da parte dei Centri per l’impiego per la partecipazione a iniziative di orientamento (D.Lgs. 150/2015).

Articolo 41

Sospensione dell’attività dei Comitati Inps

Vengono sospese fino al 1° giugno 2020 le attività dei Comitati dell’Inps. Fino a tale data i presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, ove già costituiti, sono nominati commissari dei rispettivi Fondi. Le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali (D.Lgs. 148/2015) saranno, quindi, concesse dai commissari anzidetti.

Articolo 42

Disposizioni Inail

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 viene sospeso il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’Inail. Vengono sospesi anche i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’Inail.

Nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico redige il consueto certificato di infortunio, inviandolo telematicamente all’Inail; l’Istituto assicura, di conseguenza, la relativa tutela dell’infortunato. Tali prestazioni Inail sono erogate anche per i periodi di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria.

Questi eventi infortunistici graveranno sulla gestione assicurativa e non verranno, quindi, computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro sia privati sia pubblici. 

Articolo 43

Contributi per il potenziamento per la sicurezza dei lavoratori

Entro il 30 aprile 2020 è previsto il trasferimento dall’Inail a Invitalia di 50 milioni di euro da destinare per la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria. L’importo sarà erogato alle imprese per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale.

Articolo 45

Personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico

Le abilitazioni, già in possesso dello specifico personale, conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità a effettuare i moduli di aggiornamento pratico.

Articolo 46

Blocco dei licenziamenti (collettivi e individuali gmo)

A far data dal 17 marzo 2020 non potranno essere avviate, per 60 giorni, le procedure di licenziamento collettivo (L. 223/1991) e, per il medesimo periodo, vengono sospese quelle ancora pendenti, avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Sino alla data del 16 maggio 2020 viene vietato al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza, di poter recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966).

Articolo 47

Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare

Nei centri semiresidenziali, comunque denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, l’attività viene sospesa fino al 3 aprile 2020.

Fermo quanto previsto in tema di congedo (articolo 23), aumento permessi di cui alla L. 104/1992 (articolo 24) o per lavoro agile (articolo 39), fino alla data del 30 aprile 2020 l’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro (ex articolo 2119, cod. civ.), sempre che l’assenza sia preventivamente comunicata e venga motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità. 

Articolo 48

Prestazioni individuali domiciliari

Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, le P.A. forniscono prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza, avvalendosi del personale disponibile già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto. Le P.A. sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione; le prestazioni effettuate saranno retribuite ai gestori con quota parte dell’importo dovuto per l’erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione, subordinatamente alla verifica dell’effettivo svolgimento dei servizi. Sarà, inoltre, corrisposta un’ulteriore quota, che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, a una corresponsione complessiva di entità pari all’importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso.

Tali pagamenti comporteranno la cessazione dei trattamenti FIS o Cig in deroga, laddove riconosciuti, per la sospensione dei servizi educativi o dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

Articolo 49

Fondo centrale di garanzia PMI

A decorrere dal 17 marzo 2020, per 9 mesi, in deroga alle disposizioni del Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, sono previsti alcuni interventi a supporto degli investimenti garantiti delle PMI.

La garanzia, infatti, è concessa a titolo gratuito e l’importo massimo garantito per singola impresa viene elevato, nel rispetto della disciplina UE, a 5 milioni di euro.

Nel caso di interventi di garanzia diretta viene prevista una percentuale massima di copertura dell'80% dell'ammontare di ogni operazione di finanziamento, nel limite massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.

Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

A tal fine sono stanziati, per il 2020, 1,5 miliardi di euro.

Inoltre, in quanto compatibili, le misure di cui sopra si rendono applicabili anche alle imprese agricole e della pesca e, a tal fine, vengono assegnati a Ismea 80 milioni di euro per il 2020.

Articolo 51

Garanzie Confidi

Viene previsto che i contributi annui, nonché le altre somme corrisposte, con l’eccezione delle sanzioni, dai Confidi all’Organismo per la tenuta del relativo Albo, sono deducibili dal contributo obbligatorio versato al Fondo di garanzia interconsortile.

Articolo 54

Estensione c.d. Fondo Gasparrini

A decorrere dal 17 marzo 2020, per 9 mesi, anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono accedere ai benefici previsti dal c.d. Fondo Gasparrini (articolo 2, commi 475-480, L. 244/2007), consistenti, tra l’altro, nella possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo acceso per l’acquisto dell’abitazione principale.

A tal fine, è necessaria un’autocertificazione ex articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000, in cui si attesti che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, vi è stato un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’Autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Ai fini dell’accesso non è richiesta la presentazione dell’Isee.

Articolo 55

Estensione trasformazione DTA

Viene estesa la possibilità di trasformazione in crediti di imposta delle DTA.

In particolare, tale possibilità è concessa alle società che, entro il 31 dicembre 2020, procedono alla cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, vantati nei confronti di debitori inadempienti da almeno 90 giorni. In tal caso, è ammessa la trasformazione delle DTA relative a:

  • perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84, Tuir;
  • Ace non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.

Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si tiene conto della limitazione prevista per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile (riportabilità per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti).

Ai fini della trasformazione delle DTA, le perdite e l’Ace sono computabili nel limite del 20% del valore nominale dei crediti ceduti che non possono eccedere un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ex articolo 2359, cod. civ., e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Ai fini della trasformazione non è necessario che le DTA siano iscritte in bilancio; la trasformazione avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti.

Inoltre, a decorrere da tale data, per il cedente:

  1. non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84, Tuir, relative alle DTA complessivamente trasformabili in credito d’imposta;
  2. non sono deducibili né fruibili tramite credito d’imposta le eccedenze di Ace.

I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non producono interessi e possono essere:

  • utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione;
  • ceduti ex articoli 43-bis o 43-ter, D.P.R. 602/1973; o
  • chiesti a rimborso.

I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile Irap.

La trasformazione è condizionata all'esercizio entro la fine dell’esercizio di cessione del credito dell’opzione di cui all'articolo 11, comma 1, D.L. 59/2016.

La conversione non si applica con riferimento alla cessione di crediti infragruppo e alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 180/2015, o lo stato di insolvenza.

Articolo 56

Sostegno finanziario alle PMI

Vengono previste, per le PMI come definite ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, aventi sede in Italia e danneggiate dall’epidemia di COVID-19, e comunicazione con allegata autocertificazione di aver subito la riduzione parziale o totale dell’attività, le seguenti misure di sostegno:

  1. per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  2. per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  3. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Tali misure sono concesse a condizione che al 17 marzo 2020 le esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori.

L’ente finanziatore può chiedere telematicamente, con indicazione dell’importo massimo garantito, l’ammissione delle misure di cui sopra, alla garanzia, che ha natura sussidiaria, del Fondo previsto dall’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, senza necessità di valutazione.

A tal fine, la Sezione speciale è dotata di 1.730 milioni di euro e garantisce:

  1. per il 33% i maggiori utilizzi, al 30 settembre 2020, rispetto all’importo fruito al 17 marzo 2020, dei prestiti di cui alla lettera a);
  2. per il 33% i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza viene prorogata al 30 settembre 2020; e
  3. per il 33% le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing in scadenza entro il 30 settembre 2020.

L’escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari nei 18 mesi successivi al termine delle misure di sostegno in relazione a:

  • inadempimento totale o parziale delle esposizioni;
  • mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati;
  • inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing.

Articolo 57

Supporto alla liquidità delle PMI

Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza COVID-19, le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti Spa, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza, operanti in settori individuati con successivo D.M., e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di garanzia PMI di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. 

Articolo 58

Sospensione rimborso finanziamenti Fondo L. 394/1981

Viene prevista la possibilità di prevedere, in riferimento ai finanziamenti erogati, ai sensi dell’articolo 2, L. 394/1981, alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi extra UE e di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia, la sospensione, per un massimo di 12 mesi, della quota capitale degli interessi relativi alle rate scadenti nel 2020.

Articolo 60

Slittamento versamenti del 16 marzo al 20 marzo 

Viene previsto un rinvio generalizzato (e quindi per tutti i soggetti a prescindere dalla dimensione) di tutti i versamenti (fiscali, contributivi e per premi assicurativi) scadenti nella giornata del 16 marzo. Il nuovo termine di versamento è fissato al 20 marzo 2020.

Articolo 61

Sospensione versamenti ritenute su lavoro dipendente e assimilato 

Viene previsto il rinvio degli adempimenti connessi al versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti fino al 30 aprile 2020 sul lavoro dipendente e assimilato, relativamente alle imprese che operano in determinati settori. 

Il comma 3 prevede il rinvio del versamento anche dell’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.

I soggetti interessati sono quelli dei settori maggiormente colpiti dal COVID-19 (tra cui si ricordano i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, etc.).

Il termine per il versamento dei predetti tributi e contributi è fissato al prossimo 31 maggio in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 (in ogni caso senza applicazione di sanzioni e interessi).

La norma, richiamando l’articolo 8, D.L. 9/2020, riguarda anche le imprese che operano nel settore turistico, per le quali il differimento era già stato previsto per ritenute e contributi.

Per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione opera fino al 31 maggio e il versamento è differito al 30 giugno 2020 (in unica soluzione o in 5 rate mensili)

Articolo 62

Sospensione adempimenti e versamenti fiscali e contributi

Il comma 1 sospende tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute per addizionali regionali e comunali, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 (resta fermo quanto già previsto dal D.L. 9/2020 per gli adempimenti connessi alla precompilata).

Il comma 5 stabilisce che i predetti adempimenti devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Il comma 2 contiene un differimento dei termini di versamento, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 marzo 2020, dei tributi oggetto di autoliquidazione riguardanti le ritenute, i contributi previdenziali e assicurativi riferiti ai dipendenti e soggetti assimilati, nonché all’Iva, ma limitatamente alle imprese e agli esercenti arti e professioni con un volume di ricavi e compensi non superiore a 2.000.000 di euro (da verificare nel periodo d’imposta 2019).

Il comma 4 stabilisce che il termine per il versamento (dei tributi e contributi di cui al comma 2) è fissato al 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio, senza aggiunta di interessi e sanzioni.

La sospensione dei tributi e contributi di cui al comma 2 si applica a tutte le imprese (a prescindere dal volume di ricavi) e ai professionisti che hanno la sede o il domicilio nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. Il termine per il versamento è stabilito al 31 maggio 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili senza sanzioni e interessi.

Il comma 7 prevede un “aiuto” finanziario alle imprese e ai professionisti con ricavi o compensi non eccedenti l’importo di 400.000 euro (da verificarsi con riferimento al 2019), stabilendo che tali soggetti possono chiedere al sostituto di non operare le ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 600/1973, in relazione ai ricavi e compensi percepiti nel periodo tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo. È necessario manifestare apposita opzione al sostituto d’imposta, con obbligo di versare tali importi (in autoliquidazione) entro il prossimo 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio (senza sanzioni e interessi).

Restano ferme le particolari disposizioni contenute nel D.M. 24 febbraio 2020 per i soggetti che hanno il domicilio fiscale nei Comuni di cui all’allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020.

Articolo 63

Premio ai lavoratori dipendenti 

Ai dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro viene riconosciuto un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro in tale mese.

L’incentivo viene riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’imposta, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. A tal fine, i sostituti procederanno al riconoscimento tramite compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

Articolo 64

Credito d’imposta sanificazione

Viene riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, con l’obiettivo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, nel limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

Con Decreto Mise, di concerto con il Mef, da adottare entro 30 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

Ai fini del presente credito sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Articolo 65

Credito d’imposta per botteghe e negozi

Viene riconosciuto per l’anno 2020, agli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

L’agevolazione non si applica ai soggetti esercenti le attività di cui agli allegati 1 e 2, D.P.C.M. 11 marzo 2020.

Articolo 66

Detrazione per erogazioni liberali in denaro e natura

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel 2020, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19, è riconosciuto:

  • alle persone fisiche ed enti non commerciali una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, nel limite di 30.000 euro;
  • ai soggetti titolari di un reddito di impresa, ai sensi di quanto previsto all’articolo 27, L. 133/1999 (c.d. Legge Visco) la deducibilità integrale. Ai fini Irap, le deduzioni si applicano nel periodo di effettuazione delle erogazioni.

Per le erogazioni in natura si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, D.M. 28 novembre 2019.

Articolo 67

Sospensione attività accertative e di riscossione

Viene prevista la sospensione, per il periodo 8 marzo-31 maggio 2020, delle seguenti attività:

  1. liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
  2. termini per la risposta a istanze di interpello, comprese quelle da rendere a seguito di richiesta di documentazione integrativa, ex articolo 11, L. 212/2000, articolo 6, D.Lgs. 128/2015 e articolo 2, D.Lgs. 147/2015;
  3. termini di cui all’articolo 7, comma 2, D.Lgs. 128/2015, articolo 1-bis, D.L. 50/2017, articoli 31-ter e 31-quater, D.P.R. 600/1973, e termini ex articolo 1, commi 37-43, L. 190/2014.

I termini di cui sopra tornano a decorrere a partire dal 1° giugno 2020.

Durante il periodo di sospensione le relative istanze sono ammesse solo in via telematica a mezzo Pec.

I soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato possono inviare l’interpello all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo...

Sempre fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività, non aventi carattere di indifferibilità e urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis, c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies, disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe tributaria.

Infine, i termini di prescrizione relativi agli accertamenti per l’anno 2015 vengono prorogati di 2 anni.

Articolo 68

Sospensione riscossione

Vengono sospesi, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010.

Tali versamenti saranno eseguiti in unica soluzione entro giugno 2020.

Non è previsto il rimborso di eventuali versamenti già effettuati.

Parimenti, sospesi sono i versamenti relativi:

  • agli atti di cui all'articolo 9, commi 3-bis - 3-sexies, D.L. 16/2012;
  • alle ingiunzioni ex R.D.L. 639/1910, emesse dagli enti territoriali;
  • agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, L. 160/2019.

I versamenti previsti al 28 febbraio 2020 relativi a:

  • articolo 3, commi 2, lettera b), D.L. 119/2018;
  • articolo 23, D.L. 119/2018;
  • articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, D.L. 34/2019;

e quello del 31 marzo di cui all'articolo 1, comma 190, L. 145/2018, slittano al 31 maggio 2020.

Ai fini di coordinamento viene, infine, previsto che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione negli anni 2018, 2019 e 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, 31 dicembre 2024 e 31 dicembre 2025.

Articolo 69

Versamenti settore giochi

Vengono prorogati al 29 maggio 2020 i termini in scadenza al 30 aprile relativi a:

  • prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), R.D. 773/1931, e
  • canone concessorio. 

Le somme possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. 

La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese. L’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

Non è dovuto il canone di cui all'articolo 1, comma 636, L.147/2013.

Infine, sono prorogati di 6 mesi i termini di cui all’articolo 1, comma 727, L. 160/2019 e dagli articoli 24, 25 e 27, D.L. 124/2019.

Articolo 71

Menzione per i versamenti comunque effettuati

Il Mef, con Decreto, potrà prevedere forme di menzione per i contribuenti che, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste e dall’articolo 37 (contributi lavoratori domestici), effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Mef.

Articolo 73, comma 4

Deroga alle sedute in videoconferenza

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, le associazioni private anche non riconosciute, e le fondazioni che non hanno regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Articolo 78

Misure in favore del settore agricolo

Viene elevata dal 50 al 70% la misura dell’anticipazione dei contributi Pac prevista all’articolo 10-ter, comma 2, D.L. 27/2019.

Viene, inoltre, costituito un Fondo, con una dotazione per l’anno 2020 pari a 100 milioni di euro, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

Tale Fondo è destinato alla copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi 2 anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca.

Con uno o più Decreti Mipeef, saranno definiti criteri e modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto degli aiuti de minimis nel settore agricolo.

Articolo 83

Sospensione procedimenti civili, penali e tributari

Viene prevista la sospensione, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari.

Vengono, per lo stesso periodo, sospesi anche i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. In particolare, sono sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Sono, nello specifico, sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2, D.Lgs. 546/1992. 

Il comma 3 prevede delle specifiche deroghe a tale sospensione delle udienze e dei termini.

Articolo 95

Sospensione canoni settore sportivo

Vengono sospesi, fino al 31 maggio 2020, i versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali dovuti da parte di Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Tali versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Articolo 96

Indennità collaboratori sportivi

Viene riconosciuta un’indennità, in misura pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito del percipiente, anche ai rapporti di collaborazione presso Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir.

Le domande, comprensive dell’autocertificazione attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, devono essere prestante alla società Sport e Salute Spa, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Le modalità di presentazione saranno definite con Decreto Mef, da emanarsi entro 15 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, Decreto con cui verranno individuati anche i criteri di gestione del Fondo.

A copertura dell’indennità vengono stanziati 50 milioni di euro.

Articolo 98, comma 1

Bonus pubblicità

Viene modificato il c.d. bonus pubblicità prevedendo che, limitatamente al 2020, il credito d’imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati.

Inoltre, per il solo 2020, la relativa comunicazione telematica deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre 2020, fermo restando che le eventuali comunicazioni presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020 restano comunque valide.

Articolo 98, comma 2

Credito d’imposta edicole

Per il solo anno 2020, viene elevato a 4.000 euro il credito d’imposta riconosciuto agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari, con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con D.P.C.M. 31 maggio 2019.

Articolo 105

Estensione presunzione di esclusione del rapporto di lavoro in agricoltura 

A decorrere dal 17 marzo 2020, modificando quanto previsto dall’articolo 74, D.Lgs. 276/2003, è estesa al VI grado e non più al IV, la presunzione per cui non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori in agricoltura.

Articolo 106

Deroghe per l’approvazione dei bilanci

In deroga ai termini ordinari previsti dagli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis, cod. civ., o da previsioni statutarie, l’assemblea ordinaria per l’approvazione dei bilanci deve essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, e non più 120 giorni.

Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie Spa, Sapa, Srl, società cooperative e mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; inoltre, è possibile prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, cod. civ., senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Per le Srl, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4, cod. civ., e alle diverse disposizioni statutarie, è possibile prevedere che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Limitatamente alla Spa quotate, è ammesso che designino per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies, D.Lgs. 58/1998, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono, altresì, prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui sopra, a cui possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies, D.Lgs. 58/1998.

Le banche popolari e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies, D.Lgs. 58/1998. Le medesime società possono, altresì, prevedere, nell’avviso di convocazione, che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti infrannuali, per i quali il termine ordinario di convocazione scadrebbe comunque entro il 31 luglio.

Articolo 107

Differimento termini

Viene rinviato al 30 giugno 2020 il termine concesso per la determinazione delle tariffe Tari e della Tari corrispettivo.

I Comuni, inoltre, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, commi 654 e 683, L. 147/2013, possono approvare le tariffe Tari e la tariffa corrispettiva applicata per il 2019 anche per il 2020.

Articolo 113

Rinvio scadenze adempimenti rifiuti

Vengono prorogati al 30 giugno 2002 i seguenti termini:

  • presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
  • presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente ex articolo 15, comma 3, D.Lgs. 188/2008, e trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli ex articolo 17, comma 2, lettera c), D.Lgs. 188/2008;
  • presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, D.Lgs. 49/2014; e
  • versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

 

   Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

                                                                                                         Studio Associato

                                                                                                    Consulenti del Lavoro 

                                                                                           Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri 

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