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I provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria internazionale, sono i seguenti:

  • P.C.M. 11 marzo 2020, con ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020, applicabili sull'intero territorio nazionale;
  • P.C.M. 9 marzo 2020, contenente ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020;
  • L. 9 marzo 2020, n. 14, recante disposizioni urgenti per il potenziamento del Ssn in relazione all'emergenza COVID-19;
  • Legge 5 marzo 2020, n. 13, di conversione, con modificazioni, del D.L. 6/2020, in vigore dal 10 marzo 2020;
  • P.C.M. 8 marzo 2020, contenente ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • L. 8 marzo 2020, n. 11, contenente misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;
  • L. 2 marzo 2020, n. 9, con prime misure economiche urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese;
  • L. 23 febbraio 2020, n. 6, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione delle emergenze epidemiologiche a livello nazionale;
  • delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  • ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020 relativa al blocco dei voli diretti da e per la Cina.

Rispetto a quanto già comunicato, per quanto di competenza, è stato perciò pubblicato in G.U. il D.P.C.M. 11 marzo 2020.

 

In riferimento al D.P.C.M. 11 marzo 2020 si evidenzia che:

  • le sue disposizioni producono effetto dal 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020;
  • dal 12 marzo cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del D.P.C.M. 11 marzo, le misure dei D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020, di cui già vi abbiamo dato informativa, la cui efficacia è fino al 3 aprile, termine più ampio rispetto a quello del 25 marzo, fissato dal D.P.C.M. 11 marzo 2020;
  • le sue disposizioni, estese all’intero territorio nazionale, si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Il nuovo ed ennesimo D.P.C.M. introduce ulteriori limitazioni allo svolgimento di talune attività considerate più pericolose ai fini della diffusione del virus, che, pertanto, sono sospese fino al 25 marzo prossimo. Per le restanti attività, che possono continuare ad operare, sono comunque previste numerose raccomandazioni per la tutela dei lavoratori, alle quali è bene attenersi con scrupolo.

Dove possibile, pare consigliato sospendere anche le attività praticabili, favorendo l’utilizzo di ferie o congedi o altri strumenti disponibili oppure, in alternativa, organizzare il lavoro a distanza.

D.P.C.M. 11 marzo 2020

 

Ulteriori disposizioni attuative del d.L. 6/2020 per l’intero territorio nazionale

Articolo 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro.

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può disporre la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), D.P.C.M. 8 marzo 2020, e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le Pubbliche Amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali (quelle che possono essere svolte) si raccomanda che:

·   sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

·  siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

·   siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

·  assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

·  siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni.

In relazione alle raccomandazioni sopra evidenziate e limitatamente alle attività produttive, si favoriscono intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

 

ALLEGATO 1, D.P.C.M. 11 MARZO 2020- “COMMERCIO AL DETTAGLIO”

·  Ipermercati;

·  supermercati;

·  discount di alimentari;

·  minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;

·  commercio al dettaglio di prodotti surgelati;

·  commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;

·  commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2);

·  commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

·  commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);

·  commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;

·  commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;

·  commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;

·  commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;

·  farmacie;

·  commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;

·  commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;

·  commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;

·  commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;

·  commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;

·  commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;

·  commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;

·  commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;

·  commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;

·  commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;

·  commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

 

ALLEGATO 2, D.P.C.M. 11 MARZO 2020 - “SERVIZI PER LA PERSONA”

·  Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;

·  attività delle lavanderie industriali;

·  altre lavanderie, tintorie;

·  servizi di pompe funebri e attività connesse.

 

Permangono ancora dubbi in relazione alle attività imprenditoriali quali edili, fabbri, idraulici, etc., il cui lavoro può essere svolto sia presso la propria officina/laboratorio sia presso il cliente finale, sia con il supporto di operai sia autonomamente. Per tali soggetti, in assenza di una chiara regolamentazione nel Decreto, pare di poter concludere che non vi siano obblighi di chiusura; ciò posto, in mancanza di chiarimenti ufficiali, deve applicarsi il buon senso e laddove l’attività non venga sospesa su iniziativa del titolare, si raccomanda il rispetto delle distanze di Legge (1 metro) e l’attenzione agli spostamenti, che devono sempre e solo avvenire per le motivazioni ammesse.

Per quanto riguarda le attività professionali, il Decreto non evidenzia alcun obbligo di chiusura; ovviamente anche in questo caso valgono le prescrizioni sanitarie (in primis, la distanza tra le persone) che riguardano anche le altre attività non bloccate.

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

 

   Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

 

 

                                                                                                           Studio Associato

                                                                                                      Consulenti del Lavoro

                                                                                            Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

 

Studio Associato
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Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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