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L’Inps, con circolare n. 19/2020, ha riepilogato i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi della speranza di vita, valevoli per il biennio 2021/2022.

 

Pensione di vecchiaia (articolo 24, commi 6 e 7, D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011) - Requisito anagrafico

Il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all'Ago, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, è il seguente:

 

 

Anno

EtĂ  pensionabile

Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022

67 anni

Dal 1° gennaio 2023

67 anni*

* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

 

Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, commi 147-153, L. 205/2017, nei confronti dei lavoratori dipendenti, iscritti all’Ago, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, che abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose o che siano stati addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, per il periodo previsto dalla Legge, e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia, di cui all’articolo 24, comma 6, D.L. 201/2011, è fissato anche per il biennio 2021/2022 al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi.

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico previsto dall’articolo 24, comma 7, D.L. 201/2011, che consente l’accesso alla pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni, si perfeziona, anche nel biennio 2021/2022, al raggiungimento dei 71 anni.

 

 

Pensione anticipata (articolo 24, commi 10 e 11, D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011) - Requisito contributivo

Il requisito per la pensione anticipata è il seguente:

 

Anno

Uomini

Donne

Dal 1° gennaio 2021

al 31 dicembre 2026

42 anni e 10 mesi

(2.227 settimane)

41 anni e 10 mesi

(2.175 settimane)

 

Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato si perfeziona trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico previsto dall’articolo 24, comma 11, D.L. 201/2011, che consente l’accesso alla pensione anticipata con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile, si perfeziona anche per il biennio 2021/2022 al raggiungimento dei 64 anni.

 

Pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, commi 199-205, L. 232/2016

Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori “precoci” di cui all’articolo 1, comma 199, L. 232/2016, come modificato dall’articolo 17, D.L. 4/2019, convertito dalla L. 26/2019, è il seguente:

 

Anno

Requisito contributivo

Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026

41 anni (2132 settimane)

Dal 1° gennaio 2027

41 anni* (2132 settimane)

* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

 

Il trattamento pensionistico anticipato in esame decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.

 

Pensione di anzianitĂ  con il sistema delle c.d. quote

Anche per il biennio 2021-2022, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote, possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’Inps.

Pensione di vecchiaia (articolo 2, D.Lgs. 165/1997)

A decorrere dal 1° gennaio 2021, nei confronti di coloro che raggiungano il limite di età previsto in relazione alla qualifica o grado di appartenenza e non abbiano a tale data già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico non è ulteriormente incrementato rispetto a quello previsto per il biennio 2019/2020.

Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545/2013.

 

Pensione di anzianitĂ  (articolo 6, D.Lgs. 165/1997)

A decorrere dal 1° gennaio 2021 l’accesso alla pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze, avviene con i seguenti requisiti:

 

  1. raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall’età;

 

  1. raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, ed in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni;

 

  1. raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 58 anni.

 

Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1. continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 22-ter, D.L. 98/2011, convertito dalla L. 111/2011 (ulteriore posticipo di 3 mesi rispetto ai 12 mesi di finestra mobile).

 

Adeguamento all’incremento della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento dei lavoratori iscritti alla Gestione spettacolo e sport professionistico

Per il biennio 2021/2022 i requisiti anagrafici nonché quelli contributivi, nelle ipotesi di pensionamento anticipato prescindendo dall’età, ai fini dell’accesso ai trattamenti previdenziali, non sono incrementati.

 

Gruppo Ballo

Anno

EtĂ  Uomini e Donne

Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022

47 anni

Dal 1° gennaio 2023

47 anni*

* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

 

 

 

 

Gruppo Cantanti – Artisti lirici – Orchestrali – Etc.

Anno

EtĂ  Uomini

EtĂ  Donne

Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021

62 anni

61 anni

Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022

62 anni

62 anni

Dal 1° gennaio 2023

62 anni*

62 anni*

* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

 

Gruppo Attori – Conduttori – Direttori d’orchestra – Figurazione e Moda

Anno

EtĂ  Uomini

EtĂ  Donne

Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021

65 anni

64 anni

Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022

65 anni

65 anni

Dal 1° gennaio 2023

65 anni*

65 anni*

* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

 

 

Gruppo Sportivi Professionisti

Anno

EtĂ  Uomini

EtĂ  Donne

Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021

54 anni

53 anni

Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022

54 anni

54 anni

Dal 1° gennaio 2023

54 anni*

54 anni*

* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

 

Pensione in totalizzazione (D.Lgs. 42/2006)

Pensione di vecchiaia:

 

Anno

EtĂ  pensionabile

Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022

66 anni

Dal 1° gennaio 2023

66 anni*

* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

 

Pensione di anzianitĂ :

 

Anno

Requisito contributivo

Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022

41 anni

Dal 1° gennaio 2023

41 anni*

* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

 

Alla pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione continua ad applicarsi la disciplina della c.d. “finestra mobile”, nonché, per la pensione di anzianità, dell’ulteriore posticipo di 3 mesi rispetto ai 18 mesi di finestra mobile a decorrere dal 2014.

 

Proroga Opzione donna: istruzioni Inps

L’Inps, con circolare n. 18/2020, ha offerto indicazioni in merito all’esercizio del diritto all’accesso al trattamento pensionistico anticipato c.d. Opzione donna, già disciplinato con D.L. 4/2019, per il quale la Legge di Bilancio 2020 ha prorogato i termini per la maturazione dei requisiti necessari entro il 31 dicembre 2019.

Possono accedere alla pensione anticipata c.d. Opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).

I requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12, D.L. 78/2010.

Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:

 

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;

 

  • 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

 

   Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

 

 

                                                                                                         Studio Associato

                                                                                                    Consulenti del Lavoro 

                                                                                           Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri          

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