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Anpal ha pubblicato il Decreto 52/2020, che istituisce per l’anno corrente l’IncentivO Lavoro (IO Lavoro), dotato di uno stanziamento di 329.400.000 euro, che potrà essere richiesto dalle aziende che assumano nuovo personale dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2020, su tutto il territorio nazionale, purché si tratti di persone disoccupate, con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e con contratti di apprendistato professionalizzante. Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato. L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

Il personale da assumere non deve aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro e deve possedere le seguenti caratteristiche:

•    giovani di età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
•    persone con 25 anni di età e oltre disoccupate da almeno 6 mesi.

L’incentivo sarà riconosciuto anche ai contratti di lavoro a tempo parziale e per la trasformazione di contratti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (in quest’ultimo caso non serve il requisito della disoccupazione).

L’incentivo, che soggiace alle regole UE, è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi Inail) per 12 mesi a partire dalla data di assunzione e per un massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.


L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022 ed è cumulabile con altre tipologie di incentivi.

L’incentivo spetta laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore e nei limiti stabiliti. In caso di modifica della sede operativa del lavoratore la spettanza dell’incentivo è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria accantonata per la categoria di Regione di destinazione, laddove diversa dalla categoria di Regione originaria.

Per richiedere l’incentivo occorre, però, attendere le indicazioni dell’Inps, che lo renderanno operativo mediante la possibilità di presentare la domanda on line sul portale dell’Istituto.

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

   Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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